Art. 7.
(Integrità, universalità e unità del bilancio).

      1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
      2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlate entrate.
      3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla normativa vigente in materia.
      4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o per erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatti a scopo determinato.
      5. Restano valide le disposizioni legislative vigenti che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle voci di spesa.

 

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